Carta docente, si anche per supplenze con contratti brevi.
- Avv. Felice Imbesi

- 6 giorni fa
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La Carta docente va ai precari anche se i contratti non sono annuali: a Catania il Tribunale riconosce il bonus ad un’insegnante che ha svolto supplenze di poche settimane, ritenendo non rilevante che una parte dei contratti stipulati dal docente non siano stati annuali, ma di tipo “breve e saltuario”: il principio di discriminazione è analogo e il risarcimento va adottato allo stesso modo.
Con sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, si è ritenuto che “L’interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151 deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato”.
Il Giudice ha quindi ribadito che “giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell’UE, secondo cui “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
E “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Al giudice nazionale spetta,quindi, il compito di “disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell’ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell’ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee”.
Infine, il Tribunale di Catania ha osservato che “nella sentenza n. 29961/2023”, dando
seguito a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, “deve ritenersi, avendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della Carta docente, che le supplenze brevi siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione se e in quanto diano luogo, seppure frammentate ma tali da succedersi sostanzialmente senza interruzioni di qualche rilievo [...] ad un rapporto di lavoro fino al 30 giugno, facendo emergere, sia pure ex post, il carattere continuativo della prestazione lavorativa e dunque l’esigenza del miglioramento dell’offerta formativa sicché la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto è resa su base annuale giustifica, per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l’offerta formativa. [...]” (cfr., in particolare, sentenza n. 4800/2023 del Tribunale di Catania, cit.)”







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